Formazione, registrazione o riconoscimento di entità religiose legali

Le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), la Corte Europea per i Diritti Umani e i relativi organi nazionali hanno da lungo tempo riconosciuto l’importanza della personalità giuridica e la struttura delle entità per le organizzazioni religiose come parte del loro diritto alla libertà di religione o credo.

Quando si discute del diritto alla libertà di religione o credo, è più probabile che si pensi al diritto degli individui a credere e a manifestare le loro fedi attraverso il culto, l’insegnamento, il rispetto e la pratica. Ma, riflettendo, gli individui non possono esercitare pienamente il loro diritto alla libertà religiosa a meno che non venga loro permesso di formare strutture giuridiche per organizzare e gestire le loro comunità religiose.

Le leggi che regolano la creazione, il funzionamento, la registrazione e il riconoscimento delle comunità religiose sono la linfa vitale delle comunità religiose. Senza qualche forma di status legale, una comunità religiosa non può essere in grado di compiere le azioni più elementari come possedere o affittare un luogo di culto, gestire un conto bancario, assumere personale, contrarre accordi per i servizi, pubblicare e diffondere i testi religiosi ed istituire servizi di istruzione e iniziative di beneficenza nella comunità.

Le leggi che governano l’accesso alla personalità giuridica dovrebbero essere strutturate in modo da facilitare la libertà di religione o credo. Come minimo, l’accesso ai diritti fondamentali associato con una personalità giuridica dovrebbe essere disponibile senza difficoltà. [28] Gli Stati dovrebbero garantire che le procedure per la personalità giuridica e la registrazione religiosa siano veloci, trasparenti, eque, complessive e non discriminatorie. [29]

Negare l’accesso a tale titolo rappresenta un onere grave ed inammissibile per il diritto alla libertà di religione. [30] Questo è il motivo per cui le leggi della costituzione e della registrazione delle organizzazioni religiose rappresentano un importante criterio di valutazione per accertare la forma della libertà religiosa in un determinato stato.

In molti casi, tali leggi sono state usate come arma da parte dello Stato per limitare le comunità religiose piuttosto che facilitare la libertà religiosa. Le leggi che obbligano la registrazione di religioni e impongono sanzioni penali per la mancanza di registrazioni delle attività religiose sono metodi draconiani usati dagli Stati per reprimere la libertà di religione in violazione dei diritti umani.

Tali metodi sono stati uniformemente condannati dal Comitato per i Diritti Umani dell’ONU, [31] il Relatore dell’ONU per la Libertà Religiosa, [32] il gruppo di esperti dell’OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia, [33] l’Unione Europea [34] e la Corte Europea per i Diritti Umani. [35]

La Corte Europea per i Diritti Umani ha stabilito che un rifiuto da parte di uno Stato di concedere lo status di entità legale ad un’associazione di persone, religiosa o altrimenti, equivale ad un’interferenza nell’esercizio del diritto alla libertà di associazione. Quando l’organizzazione di una comunità religiosa è in questione, anche un rifiuto di riconoscerla come entità legale costituisce un’interferenza con il diritto alla libertà di religione come esercitato sia dalla comunità stessa che dai suoi singoli membri. [36]

Il gruppo di esperti dell’OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione e la Commissione di Venezia hanno individuato altre zone problematiche nel campo della registrazione religiosa e della formazione di una personalità giuridica che devono essere affrontate per facilitare la libertà di religione o credo:

  • Gli individui e i gruppi dovrebbero essere liberi di praticare la propria religione senza registrazione, se lo desiderano;
  • Un’alta quota minima di iscritti non dovrebbe essere richiesta nel rispetto dell’ottenimento di una personalità giuridica;
  • Non è appropriato richiedere un’esistenza prolungata nello Stato come requisito per consentire la registrazione;
  • Altri vincoli troppo onerosi o ritardi di tempo prima di ottenere la personalità giuridica dovrebbero essere messi in discussione;
  • Disposizioni che concedono un eccessivo arbitrio del governo nel dare le approvazioni non dovrebbero essere permesse;
  • L’arbitrio ufficiale nel limitare la libertà di religione, anche come risultato di vaghe disposizioni o simili, dovrebbe essere attentamente contenuto;
  • L’intervento negli affari religiosi interni tramite l’utilizzo di una sostanziale revisione delle strutture ecclesiastiche, l’imposizione di revisioni burocratiche o restrizioni nei confronti di significativi momenti religiosi, e simili, non dovrebbe essere permesso;
  • Disposizioni che operano retroattivamente o che non riescono a proteggere gli interessi personali (per esempio, richiedendo reiscrizioni di entità religiose sotto nuovi criteri) dovrebbero essere messe in discussione;
  • Adeguate regole di transizione dovrebbero essere stabilite quando si introducono nuove regole; e
  • Coerente con i principi di autonomia, lo Stato non deve decidere che un particolare gruppo religioso dovrebbe essere subordinato ad un altro gruppo religioso o che le religioni dovrebbero essere strutturate secondo un modello gerarchico. (Un’entità religiosa riconosciuta non dovrebbe avere potere di veto sulla registrazione di qualsiasi altra entità religiosa.) [37]

[28] Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente a Religione o Credo, preparata dal gruppo di esperti dell’OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia al 16.

[29] Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione o Credo, ¶ 25, HRC 19/60, 22 dicembre 2011.

[30] Leggi che Influenzano la Strutturazione delle Comunità Religiose, Conferenza di Revisione dell’OSCE, settembre 1999.

[31] Lista delle Pubblicazioni del Comitato dei Diritti Umani, Kazakistan, CCPRKaz/Q/1, 2 settembre 2010.

[32] Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione o Credo, ¶ 25, HRC 19/60, 22 dicembre 2011.

[33] Vedi, ad esempio, Linee Guida dell’OSCE e della Commissione di Venezia al 16.

[34] Linee Guida dell’Europa al ¶ 40-41.

[35] Vedi, ad esempio, Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro, (App. 45701/99), 2001, Chiesa di Scientology di Mosca contro La Russia, (App. 18147/02), 2007.

[35] I Testimoni di Geova di Mosca contro La Russia ¶ 101-102 (App. 302/02), 10 giugno 2010.

[37] Vedi Linee Guida dell’OSCE e della Commissione di Venezia al 16-17.

XV. Restrizioni interpretate rigorosamente
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