Questo documento presenta disposizioni chiave di documenti internazionali sui diritti umani e altri standard accettati a livello internazionale in materia di protezione della libertà di religione.
Risorsa primaria: http://www.uscirf.gov/reports-briefs/human-rights-documents/international-human-rights-standards-selected-provisions
A. OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO,
DI COSCIENZA E DI RELIGIONE
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948 (UDHR), articolo 18:
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto, nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.
Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
Gli Stati membri della presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove applicabile, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
In generale, secondo il Comitato per i Diritti Umani (Human Rights Committee, HRC) dell’ONU, l’organismo previsto dal trattato esamina l’osservanza al Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (ICCPR):
L’articolo 18 dell’ICCPR protegge credo teistici, non-teistici e ateistici. I termini “credo” e “religione” devono essere intesi in modo ampio. L’articolo 18 non si limita nella sua applicazione alle religioni tradizionali o a religioni e fedi con caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle di religioni tradizionali. Pertanto, il Comitato guarda con preoccupazione qualsiasi tendenza a discriminare contro qualsiasi religione o credo, per qualsiasi ragione, incluso il fatto che siano da poco istituite, oppure rappresentino delle minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una comunità religiosa predominante.
—Commento generale n. 22, Comitato per i Diritti Umani (HRC) (1993)
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali 1950 (CEDU), articolo 9:
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
Atto finale di Helsinki 1975, principio VII:
Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo 1981 (Dichiarazione ONU 1981), articolo 1:
(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell’osservanza di riti, della pratica e dell’insegnamento. (2) Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta. (3) La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.
Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo include, tra l’altro, le libertà seguenti:
- Libertà di cambiare religione o credo [UDHR, articolo 18, CEDU, articolo 9(1), Documento dell’OSCE di Copenaghen, articolo 9(4)]
- Libertà di avere o di adottare una religione o credo di propria scelta [ICCPR articolo 18(1)]
Implica necessariamente la libertà di scegliere una religione o credo, incluso il diritto di sostituire la propria attuale religione o credo con un’altra o adottare punti di vista ateistici, come pure il diritto di far valere la propria religione o il proprio credo;
Nessuna restrizione è ammessa su questa libertà; e
Nessun individuo potrà essere costretto a rivelare i suoi pensieri o devozione a una religione o credo.
—Commento generale n. 22 dell’HRC (par. 3, 5)
- Libertà da costrizioni che possano menomare la libertà di un individuo di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta [ICCPR, articolo 18(2) e Dichiarazione ONU 1981 articolo 1(2)]
Nessuna restrizione è ammessa su questa libertà.
Chiunque professa qualsiasi credo di natura non religiosa gode della stessa protezione.
Esempi di coercizione inammissibile che potrebbe compromettere il diritto di avere o di adottare una religione o credo che includono:
L’uso della minaccia di forza fisica o sanzioni penali per forzare credenti o non credenti ad aderire a specifiche credenze e congregazioni, a ritrattare la loro religione o credo, o a convertirsi; e
Politiche e procedure con lo stesso intento o effetto, come ad esempio quelle che impongono restrizioni ai diritti politici protetti sotto l’articolo 25 dell’ICCPR o all’accesso a istruzione, cure mediche o impiego.
–Commento generale n. 22 dell’HRC (par. 5)
- Libertà di professare una religione o un credo nel culto, nell’osservanza dei riti, nella pratica e nell’insegnamento [UDHR, articolo 18, ICCPR, articolo 18(1), Dichiarazione ONU 1981, articolo 1, Documento di Vienna di OSCE, articolo 16(d)
[sic 16.4]]
Questa libertà può essere esercitata in pubblico o in privato, individualmente o in comunità
con gli altri.
Questa libertà, come minimo, comprende le seguenti libertà:
Professare un culto o tenere riunioni connesse a una religione o a un credo, e di istituire e mantenere, e anche costruire, luoghi a tali fini, liberamente accessibili per questi scopi;
Creare e mantenere appropriate istituzioni di beneficenza o umanitarie, e seminari o scuole religiose;
Creare, acquisire e usare in misura adeguata i necessari articoli e materiali relativi ai riti o costumi di una religione o credo, inclusi l’uso di frasi e oggetti rituali, l’esposizione di simboli, l’osservanza delle norme dietetiche, l’indossare indumenti e copricapo distintivi, la partecipazione a rituali associati con certe fasi della vita, e l’uso di un linguaggio particolare pronunciato abitualmente da un gruppo;
Scrivere, pubblicare e disseminare pubblicazioni pertinenti a queste aree;
Insegnare una religione o credo in luoghi adatti per questi scopi;
Sollecitare e ricevere contributi finanziari volontari e di altro tipo da individui e istituzioni;
Organizzare, addestrare, incaricare, eleggere, nominare per successione o sostituire leader appropriati, sacerdoti e insegnanti richiesti dai requisiti e gli standard di qualsiasi religione o credo;
Osservare giorni di riposo e celebrare festività e cerimonie in conformità con i precetti della propria religione o del proprio credo; e
Creare e mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione e di credo
a livello nazionale e internazionale.
- Restrizioni consentite sulla libertà di professare una religione o un credo [ICCPR, articolo 18(3) e Dichiarazione ONU 1981, articolo 1(3)]
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o gli altrui diritti e libertà fondamentali.
Nessuna deroga può essere apportata alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, neanche durante un “periodo di emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione”. (ICCPR, articolo 4(2) e UDHR,
Le restrizioni devono essere stabilite dalla legge e non devono essere applicate in modo da invalidare i diritti garantiti nell’articolo 18.
Il paragrafo 3 dell’articolo 18 deve essere interpretato restrittivamente: restrizioni non sono permesse per motivi non ivi specificati, anche se sarebbero state ammesse come restrizioni ad altri diritti tutelati nel Patto (per esempio, una restrizione fondata sulla sicurezza nazionale non è ammessa).
Le restrizioni possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono state prescritte e devono essere direttamente legate e proporzionali alla specifica necessità su cui sono basate.
Non si possono imporre restrizioni per scopi discriminatori o applicarle in modo discriminatorio.
Le restrizioni alla libertà di professare una religione o credo allo scopo di proteggere la morale pubblica devono essere basate su principi che non derivano esclusivamente da un’unica tradizione o religione.
Le persone già soggette a certi legittimi vincoli, come ad esempio i detenuti, continuano a godere dei propri diritti di professare pienamente la propria religione o il proprio credo compatibilmente alla natura specifica del vincolo.
—Commento generale n. 22 dell’HRC (par. 8)
Nulla nella UDHR può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto che miri alla distruzione di qualsiasi diritto e libertà ivi enunciati.
— UDHR articolo 30
B. GLI INDIVIDUI APPARTENENTI A MINORANZE RELIGIOSE NON POSSONO ESSERE PRIVATI DEL DIRITTO, IN COMUNE CON GLI ALTRI MEMBRI DEL PROPRIO GRUPPO, DI PROFESSARE E PRATICARE LA PROPRIA RELIGIONE
[ICCPR, articolo 27, Documento di Vienna OSCE articolo 19, Documento di Copenaghen OSCE, e Dichiarazione ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, articoli 1-2 e 4]
In questi Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.
—ICCPR, articolo 27
Gli Stati proteggeranno l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all’interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità, e adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi.
—Dichiarazione ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze
Lo Stato “proteggerà e creerà condizioni per la promozione dell’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio. Rispetterà il libero esercizio dei diritti di persone appartenenti a tali minoranze e assicurerà la loro assoluta uguaglianza con gli altri”.
C. OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO A UNA TUTELA EQUA ED EFFICACE CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI DI RELIGIONE O CREDO
[ICCPR, articoli 2(1) e 26, Documento di Vienna OSCE, articolo 16(a), Documento di Copenhagen OSCE, articolo 40(1-2)]
Questo diritto include quanto segue:
- Ciascuno degli Stati parti si impegna a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nell’ICCPR, senza distinzione alcuna, tra cui la religione. [ICCPR
articolo 2(1)] - Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. [ICCPR articolo 26]
- La legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, tra cui la religione. [ICCPR articolo 26]
L’applicazione del principio di non discriminazione contenuto nell’articolo 26 dell’ICCPR non è limitato a quei diritti che vengono contemplati nel Patto, e si estende a proibire la discriminazione sia per legge sia nei fatti in qualsiasi campo regolato e protetto da enti pubblici;
Il termine “discriminazione” usato nell’ICCPR dovrebbe essere inteso nel senso di qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o qualsiasi altra condizione, e che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, godimento o esercizio da tutte le persone, su una base di parità, di tutti i diritti e libertà fondamentali;
Il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali su una base di parità, tuttavia, non vuol dire identico trattamento in ogni caso;
Il principio dell’uguaglianza talvolta richiede agli Stati membri di intraprendere azioni antidiscriminatorie per ridurre o eliminare le condizioni che causano o aiutano a perpetuare la discriminazione vietata dall’ICCPR; e
Non ogni differenziazione di trattamento costituirà discriminazione, se i criteri per tale differenziazione sono ragionevoli e imparziali e se l’obiettivo è di raggiungere uno scopo che è legittimo sotto l’ICCPR.
—Commento generale n. 18 dell’HRC (par. 7, 8, 10, 12, 13)
- Protezione contro la discriminazione da parte di qualsiasi Stato, istituzione, gruppo o qualsiasi individuo per ragioni di religione o altre credenze [Dichiarazione ONU 1981, articoli 2(1) e 4]
Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo, nel riconoscimento, nell’esercizio e nel godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita civile, economica, politica, sociale e culturale.
Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, all’occorrenza, quelle che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di discriminazione di questo tipo.
Tutti gli Stati adotteranno ogni misura appropriata per combattere l’intolleranza fondata sulla religione o il credo.
—Dichiarazione ONU 1981, articoli 4(1) e 4(2)
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere comprensione, tolleranza e amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi. …
—UDHR articolo 26(2)
Gli Stati membri “instaureranno un clima di tolleranza reciproca e rispetto tra i credenti di diverse comunità, come pure tra credenti e non credenti”.
Documento di Vienna OSCE, principio 16b [sic 16.2]
D. GLI STATI DOVRANNO PROIBIRE PER LEGGE QUALSIASI SOSTEGNO ALL’ODIO NAZIONALE, RAZZIALE O RELIGIOSO CHE COSTITUISCE INCITAMENTO ALLA DISCRIMINAZIONE, ALL’OSTILITÀ O ALLA VIOLENZA [ICCPR articolo 20]
Nessuna manifestazione di religione o credo può equivalere a propaganda a favore della guerra o appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza... [e] gli Stati membri hanno l’obbligo di varare leggi per vietare tali atti.
—Commento generale n. 22 dell’HRC (par. 7)
Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per adempiere ai doveri contenuti nell’articolo 20 dell’ICCPR, e dovrebbero essi stessi astenersi da ogni genere di propaganda o impresa.
—Commento generale n. 11 dell’HRC (par. 2)
L’articolo 20 non autorizza o richiede legislazione o altre azioni da parte degli Stati Uniti che limiterebbero il diritto alla libertà di espressione e di associazione protetti dalla Costituzione e leggi degli Stati Uniti.
—Riserva degli Stati Uniti per l’ICCPR articolo 20
Gli Stati prenderanno misure efficaci, compresa l’adozione di leggi, per fornire protezione contro qualsiasi degli atti che costituiscono l’incitamento alla violenza contro persone o gruppi a livello nazionale, razziale, etnico o discriminazione religiosa, ostilità o odio, incluso l’antisemitismo.
Gli Stati si impegnano a intraprendere misure appropriate e proporzionate al fine di proteggere le persone o gruppi che possono essere soggetti a minacce o atti di discriminazione, ostilità o violenza come risultato della loro identità razziale, etnica, culturale, linguistica e religiosa, e per proteggere le loro proprietà.
E. I DIRITTI DEI GENITORI IN RELAZIONE ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE O CREDO
[ICCPR articolo 18(4), Documento OSCE di Vienna articolo 16(f) e 16(g)]
Gli Stati parti si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli, in conformità alle proprie convinzioni.
—ICCPR articolo 18(4)
La libertà dei genitori e tutori per garantire educazione religiosa e morale non può essere limitata.
L’istruzione della scuola pubblica in materie come la storia generale delle religioni e l’etica è consentita se viene fatta in modo neutrale e obiettivo.
L’istruzione pubblica che include l’istruzione in una particolare religione o credo è in contrasto con l’ICCPR articolo 18 (4), a meno che non si provveda con esenzioni non discriminatorie o alternative che devono accogliere i desideri di genitori e tutori.
—Commento generale n. 22 dell’HRC (par. 6 & 8)
I genitori o, all’occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto conto dell’educazione morale secondo cui ritengono che il fanciullo debba essere allevato.
Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un’educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all’occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un’educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori o dei tutori legali, sulla base del principio ispiratore dell’interesse del fanciullo.
Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo.
Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto la tutela di tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispiratore dell’interesse del fanciullo.
Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno alla sua salute fisica o mentale o al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3 dell’articolo 1 della presente Dichiarazione.
—Dichiarazione ONU 1981, articolo 5